statuto

Associazione Italiana delle Società e dei Consulenti esperti in MANIFESTAZIONI A PREMIO ed in Promozioni Commerciali

COSTITUZIONE e  SCOPO

Art. 1 – E’ costituita con sede in Milano, Via Giovanni da Udine, 34 – l’Associazione Italiana delle Società e dei Consulenti esperti in MANIFESTAZIONI A PREMIO ed in Promozioni Commerciali, denominata anche in forma abbreviata “ASSOCONCORSI”. L’Associazione è senza fini di lucro.

Art. 2 –  Con riferimento alla materia delle manifestazioni a premio e delle promozioni commerciali in genere ad esse collegate (di seguito semplicemente “il settore”) ha lo scopo di:

a) studiare, coordinare e mettere in atto i mezzi più idonei per il potenziamento e la tutela dell’attività dei Soci;

b) promuovere lo studio di leggi ed ordinamenti per il miglioramento della normativa del settore;

c) promuovere i rapporti con le Istituzioni preposte alla regolamentazione ed al controllo del settore;

d) promuovere l’osservanza di standard operativi comuni fra i Soci, idonei tra l’altro, a garantire alle aziende che si avvalgono dei servizi degli associati il rispetto della normativa del settore;

e) promuovere i rapporti con le altre Associazioni del settore.

DOTAZIONE PATRIMONIALE

Art. 3 –  Ogni Socio, ad esclusione dei Soci onorari, è tenuto a versare annualmente una quota determinata, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo, in base al bilancio preventivo approvato dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può determinare quote diverse per ciascuna categoria di Soci, anche proporzionalmente al volume d’affari di ciascuno di essi. I proventi finanziari dell’Associazione possono inoltre derivare dalle seguenti fonti:

a) Proventi derivanti da pubblicazioni o da servizi comunque forniti;

b) Contributi da imprese e privati;

c) Contributi dello Stato o di altri Enti pubblici;

d) Tutti i beni comunque acquisiti dall’Associazione

SOCI

Possono richiedere di essere iscritti all’Associazione tutti gli operatori con comprovata pluriennale esperienza nel settore.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 4 – La compagine associativa è costituita dalle seguenti categorie:

– Soci fondatori

– Soci ordinari

– Soci aggregati

– Soci onorari

Ai fini della ricomprensione in una delle categorie di cui sopra è:

– Socio fondatore: il Socio intervenuto all’atto costitutivo dell’associazione

– Socio ordinario: quello che si iscrive dopo l’atto costitutivo e svolge prevalentemente la propria attività nell’ambito del settore.

– Socio aggregato: persona, ente o società che non rientra nelle sopracitate categorie, ma svolge un’attività attinente al settore.

– Socio onorario: persona, ente o società che si sia distinta nel settore e/o a favore dell’associazione; l’ammissione avviene esclusivamente su indicazione unanime del Consiglio Direttivo in carica.

 

Tutti i soci hanno pari diritti, compreso il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

E’ esclusa  ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa non è trasmissibile, se non a causa di morte, e non è rivalutabile.

L’ammissione dei Soci, per tutte le categorie, è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, su domanda dell’interessato e previo accertamento della sussistenza dei requisiti necessari, ivi compresi quelli di moralità e solvibilità nell’ambito dell’attività svolta.

Il Consiglio Direttivo può determinare, per ciascun nuovo Socio ammesso, il versamento di una quota di ammissione.

Art. 5 – I Soci, a qualunque categoria appartengano, cessano di far parte dell’Associazione:

a) per decadenza: quando non esplichino più le attività per le quali sono stati ammessi all’Associazione o qualora non venga pagata la quota nei termini fissati dal Consiglio e, sollecitato, non vi provveda entro quindici giorni solari.

b) per recesso: quando ne diano comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata; in tal caso il recesso avrà decorrenza immediata, salvo il pagamento dei contributi ancora dovuti per l’anno in corso; in caso di recesso la quota non è rimborsabile;

c) per esclusione: quando incorrano in qualsiasi inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Sulla decadenza e sull’esclusione delibera insindacabilmente, sentito il Socio interessato, il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6 – Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente dell’Associazione

d) i Revisori, nella misura di 3 (tre) membri, se nominati

e) il Collegio dei Probiviri, nella misura di 3 (tre) membri, se nominati

ASSEMBLEA

Art. 7 – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci.  L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno.

L’Assemblea:

– determina le direttive di carattere generale per il raggiungimento degli scopi statutari;

– determina e nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

– approva il preventivo d’esercizio;

– approva il conto consuntivo dell’esercizio.

Possono partecipare all’Assemblea, in proprio o per delega, tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano, sia presso la sede sociale che altrove, ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o almeno una volta all’anno, entro 4 (quattro) mesi dal termine di ogni anno solare.

Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea potrà essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione avverrà previo invio di lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata.

L’Assemblea delibera su qualsivoglia argomento che il Consiglio Direttivo o i Soci riterranno di sottoporre alla medesima.

Art. 8 – In prima adunanza l’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci, in regola con il pagamento dei contributi associativi per l’anno precedente, l’Assemblea straordinaria quando siano presenti almeno i due terzi dei Soci.

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti; l’Assemblea straordinaria invece quando siano presenti almeno la metà dei Soci.

Art. 9 – Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

E’ ammesso l’intervento ed il voto per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Non è consentito il cumulo di deleghe in numero superiore a 5 (cinque).

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, ovvero, su richiesta anche di un solo Socio, per scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza dei Soci presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide se prese a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di componenti, da 5 a 9, determinato dall’assemblea in sede di elezione dell’organo amministrativo, eletti dai Soci. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica massimo 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Art. 11 – I Soci, provvedono per votazione, con l’osservanza delle formalità previste dall’articolo 4 e dall’articolo 9, alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo. Sono eletti i candidati più votati.

I componenti del Consiglio Direttivo nomineranno nel proprio ambito, per votazione segreta, il Presidente, il quale potrà essere rieletto a tale carica per non più di 2 (due) volte consecutive, un Vice Presidente, un segretario ed un tesoriere, che resteranno in carica massimo 3 (tre) anni e potranno essere rieletti.

Il voto del Presidente “in caso di parità” prevale.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano, per mezzo di lettera raccomandata (o raccomandata a mano), o telegramma, o posta elettronica certificata, contenente l’ordine del giorno, da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la riunione. Potrà essere inoltre convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando risulti presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità e non raggiungendosi la maggioranza richiesta dopo 3 (tre) votazioni sullo stesso argomento, le deliberazioni in ordine allo stesso argomento dovranno essere demandate all’Assemblea di più prossima convocazione.

I consiglieri che, durante un anno sociale, non assistano, senza giustificato motivo, a 3 (tre) riunioni del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dall’ufficio.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo esercita le azioni ed assume i provvedimenti riconosciuti utili ed opportuni, in esecuzione delle direttive formulate dall’Assemblea, per il conseguimento degli scopi dell’Associazione; esamina il bilancio preventivo e rivede il consuntivo da sottoporre all’approvazione dei Soci.

L’adozione del regolamento ed eventuali modifiche dello stesso da proporre all’Assemblea, dovranno essere deliberate con voto favorevole della maggioranza dei membri in carica del Consiglio Direttivo, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo che hanno approvato la/e delibera/e rispondono personalmente in solido fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi in attuazione di dette delibere.

Art. 15 – Qualora un componente del Consiglio cessi dalla sua carica per qualsivoglia ragione, in sua sostituzione, entrerà di diritto a far parte del Consiglio quello fra i candidati consiglieri non eletti che abbia ricevuto il maggior numero di voti in successione di graduatoria. Il nuovo consigliere resterà in carica sino alla data di scadenza prevista per gli altri consiglieri. Qualora venisse meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci dovrà provvedere per votazione alla nomina dei nuovi componenti in sostituzione di quelli mancanti.

IL PRESIDENTE

Art. 16 – Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio, egli dovrà possedere requisiti di onorabilità professionalità ed indipendenza per la nomina alla carica di amministratore, lo stesso non potrà avere incarichi analoghi, in altre associazioni con medesimi  scopi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente provvede a far dare attuazione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, spettando allo stesso la firma sugli atti sociali.

REVISORI

Art. 17 – I Revisori, se nominati dall’Assemblea, devono verificare periodicamente e comunque ogni 6 (sei) mesi la contabilità dell’Associazione e sono responsabili verso i Soci, in solido con il Consiglio Direttivo, della veridicità dei bilanci presentati per l’approvazione dell’Assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri, se nominati dall’Assemblea, si riunisce per la prima volta entro 15 giorni dalla sua elezione, su convocazione del suo membro più anziano per età e procede alla nomina di un Presidente. Le successive convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata o telegramma inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce a seguito di segnalazione del Consiglio Direttivo o dei revisori ovvero di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei voti, per deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri il proprio parere nei casi di accertamento della sussistenza dei gravi motivi tali da comportare l’esclusione di un Socio, salva comunque la delibera del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo può altresì demandare al Collegio dei Probiviri la soluzione di controversie eventualmente sorte fra i Soci, per le soluzioni delle quali sia stato investito in qualità di arbitro. In tal caso il Collegio dei Probiviri deciderà secondo equità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono sempre inappellabili.

BILANCIO

Art. 19 – L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che non siano imposte dalla legge.

DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 20 – La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata. L’Associazione verrà messa in liquidazione qualora non possa raggiungere lo scopo per la quale è stata costituita o quando il suo scioglimento venga deliberato dai soci in Assemblea. In caso di scioglimento  per qualunque causa, vi sarà obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, ad altra associazione avente fine analogo o fine di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPONIBILITA’ FINALI

Art. 21 – Per quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle disposizioni di legge.